Art. 4.
(Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati).

      1. I detenuti e gli internati esercitano personalmente tutti i diritti e le facoltà loro derivanti dalla presente legge.
      2. La fruizione dei diritti e delle facoltà di cui al comma 1 non deve essere subordinata ad autorizzazioni della autorità dirigente, salvo nei casi nei quali occorrono verifiche dei presupposti per l'esercizio del diritto o della facoltà.